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Solo Riformisti

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Un decreto da rivedere

Il Decreto sulle ONG è volutamente scritto in modo fumoso per conciliare le esigenze della realtà con quelle della propaganda. Ma così non si governa.

18 Gennaio 2023 da Marco Mayer Lascia un commento

I contenuti del Decreto Legge che regolamenta   le navi delle   ONG che operano nel Mediterraneo non corrispondono   a quanto è apparso sinora nella comunicazione   mediatica.

 I giornali hanno scritto che   l’azione umanitaria delle ONG sarà fortemente limitata perché le navi potranno  compiere una    unica operazione di salvataggio in mare e subito dopo   dovranno  dirigere l’imbarcazione verso il porto assegnato per lo sbarco.

 Nel DL le cose in realtà non stanno così perché le nuove  disposizioni   contenute nel testo dopo i numerosi rimaneggiamenti sono (volutamente?) molto più vaghe e indeterminate di quanto riportato nei titoli dei giornali.

 Il testo, infatti,    prevede  per le navi umanitarie l’obbligo di:

 …“raggiungere il porto di sbarco indicato dalle autorità senza ritardi, per completare il soccorso;  …e fare in modo che le operazioni di soccorso non aggravino le situazioni di pericolo a bordo e non impediscano il raggiungimento del porto di sbarco”.   https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/01/02/1/sg/pdf

Raggiungere il porto sicuro “senza ritardi” sembrerebbe una raccomandazione ovvia, a meno che (con una innegabile forzatura interpretativa)  i “ritardi” non vengano collegati alla norma successiva in cui si afferma che le operazioni di soccorso non impediscano il raggiungimento del porto di sbarco.

Una nave non dovrebbe arrivare nel  porto assegnato  con – poniamo –  tre ore di ritardo –    se durante quelle tre ore ha salvato altre vite umane ?

Sarebbe un’ ipotesi assurda. Tutti sanno che le rotte e i tempi della navigazione devono obbligatoriamente essere modificati quando c’ è  da  compiere   un salvataggio in mare.

Uno dei commi del Decreto Legge che ho citato afferma inoltre  – che “le operazioni di soccorso non devono aggravare i pericoli a bordo”.

Cosa significa? Anche qui l’indeterminazione domina sovrana prestando il fianco alle più svariate interpretazioni in sede sanzionatoria.

Come fa realisticamente un prefetto a compiere una valutazione comparativa  tra “pericoli a bordo” e “pericoli in mare”   per decidere una eventuale sanzione?

Supponiamo che alcuni naufraghi raccolti in mare e/o alcuni membri dell’equipaggio abbiano la febbre alta.

Può essere questa una giustificazione per negare una nuova richiesta di soccorso a persone che a qualche decina di miglia di distanza rischiano di affogare?

Il cinismo burocratico non ha limiti e forse   la vaghezza delle disposizioni non é affatto casuale. I contenuti delle norme   citate dimostrano che   il   Decreto utilizza espressioni sibilline prive di rigore giuridico, ma utili per incantare e  illudere   l’ opinione pubblica.

Non sarà facile per il Viminale ed in particolare per i Prefetti (il  DL prevede che a loro spetti decidere controlli e  sanzioni) applicare le disposizioni  previste  ed in particolare le misure del  regime sanzionatorio.

Un pubblico ufficiale può  sanzionare il capitano di una nave perché (mentre si sta  dirigendo verso il porto di sbarco)  ha cambiato la rotta per salvare altri naufraghi in balia delle onde ?

È superfluo ricordare che alcune disposizioni del decreto contrastano platealmente con  le normative internazionali in vigore in materia di salvataggi in mare e di  richieste di asilo.

 Perché’ non c’ è  bisogno di scomodare il diritto internazionale?

la verità è che basta e avanza  il codice penale italiano dal momento che l’ omissione di soccorso é un reato  penale.

Non solo, ma tra gli obblighi del pubblico ufficiale c’è quello di denunciare il  reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.

Un Prefetto che assume decisioni che possono   (anche in  via indiretta come ad esempio nel caso di sanzioni amministrative pregresse) incoraggiare di fatto il reato di omissione di soccorso  dovrebbe forse auto denunciarsi?

Delle due l’una: o il decreto é un atto di propaganda politica inefficace oppure  l’ufficio legislativo del Viminale ha prodotto   norme di legge che in sede applicativa sono  destinate  a creare un boomerang operativo nelle Prefetture  e un contenzioso  senza precedenti al Viminale a cui il Ministro Matteo Piantedosi dovrà in qualche modo rimediare.

Forse  non sarebbe male se  le Commissioni parlamentari competenti chiedessero  riservatamente ai  Prefetti  un parere  sulla concreta applicabilità delle norme  citate prima di  procedere alla conversione del decreto.

 L’ auspicio è  che il Ministro dell’Interno, il Governo e la maggioranza  parlamentare ripresenti un testo normativo giuridicamente rigoroso dopo aver  ritirato  le  formulazioni più ipocrite e fumose del Decreto Legge.

Le formule che ho citato all’ inizio sono pasticciate e ambigue,  lontane dalla cultura giuridica moderna che dovrebbe essere propria del legislatore in uno Stato di diritto.

Un’ ultima notazione. In Italia c’ è una lunga tradizioni di ottimi rapporti tra forze dell’ordine,  associazioni di volontariato e organizzazioni umanitarie.

Ciò ha consentito di sviluppare e  irrobustire negli anni  le capacità di polizia di prevenzione in tutte le direzioni (in particolare nel contrasto al terrorismo, ai traffici di droga e di essere umani).

La “colpevolizzazione” delle ONG e del volontariato nei soccorsi in mare rischia di incrinare anni di collaborazione e di esperienze positive.

È stupido correre questo rischio; perché fare questo regalo ai trafficanti?

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Info Marco Mayer

docente al Master In Cybersicurezza di LUISS Guido Carli e al Cyber Defence della Scuola:di Telecomunicazione del Ministero della Difesa in partnership con
Università di Modena e Reggio Emilia

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